D.P.R. 595/1993
Art. 16 — 1
Art. 16. 1. L'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e' sostituito dal seguente: "35. L'attestato originale di registrazione dei marchi deve essere firmato dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un funzionario da lui delegato. L'attestato di registrazione di primo deposito deve contenere le indicazioni seguenti: a) il numero d'ordine della registrazione; b) ufficio e giorno di deposito e numero d'ordine della domanda; c) cognome, nome, residenza e domicilio del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di societa', di associazione o di ente morale; d) un esemplare della riproduzione del marchio; e) l'indicazione dei prodotti o servizi che il marchio e' destinato a contraddistinguere; f) estremi della precedente registrazione del marchio avvenuta nello Stato di origine, o del precedente deposito fatto all'estero; g) le indicazioni prescritte dall'art. 7, ultimo comma, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, quando si rivendichi la priorita' per la protezione temporanea in esposizioni; h) data della registrazione del marchio. Sull'attestato originale di registrazione deve essere presa nota degli atti elencati all'art. 49 e dei mutamenti di cui all'art. 76 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929". Nota all'art. 16: - Si trascrive il testo dell'art. 35 del D.P.R. n. 795/1948 nella formulazione originaria: "Art. 35. - Il registro dei brevetti per marchi, di cui all'art. 34 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, deve essere firmato per ogni pagina dal direttore dell'Ufficio centrale brevetti o da un funzionario da lui delegato. Il registro deve contenere, per ogni domanda accolta, le indicazioni seguenti: 1) numero d'ordine del brevetto; 2) ufficio, giorno ed ora di deposito, e numero di ordine della domanda; 3) cognome, nome, residenza e domicilio del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di societa', di associazione o di ente morale; 4) un esemplare della riproduzione del marchio; 5) l'indicazione dei prodotti o merci che il marchio e' destinato a contraddistinguere; 6) estremi della precedente registrazione del marchio avvenuta nello Stato di origine, o del precedente deposito fatto all'estero; 7) le indicazioni prescritte dall'art. 7, ultimo comma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, quando si rivendichi la priorita' per la protezione temporanea in esposizioni; 8) data della concessione del brevetto. Sullo stesso registro ed in relazione ad ogni brevetto, deve essere presso nota dei pagamenti delle tasse, nonche' degli atti elencati all'art. 49 e dei mutamenti di cui all'art. 76 del registro decreto 21 giugno 1942, n. 929".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera aa)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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