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D.P.R. 595/1993

Art. 14 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/14parte di D.P.R. 595/1993
Art. 14. 1. Nell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "concessione del brevetto" sono sostituite dalla parola "registrazione". Nota all'art. 14: - Si trascrive il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 30. - Il richiedente, prima che l'ufficio abbia provveduto alla registrazione, ha facolta' di correggere nei rispetti formali la dichiarazione di protezione, originariamente depositata, mediante postille sottoscritte. La richiesta per la correzione del documento anzidetto deve essere motivata. L'ufficio stabilisce al riguardo, di volta in volta, le opportune modalita' cautelari. In ogni caso, per la restituzione del documento corretto, valgono i termini di cui al successivo art. 33".

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