D.P.R. 595/1993
Art. 13 — 1
Art. 13. 1. Nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "concessione del brevetto" sono sostituite dalla parola "registrazione". Nota all'art. 13: - Si trascrive il testo dell'art. 29 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 29. - Il richiedente puo' sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame, prima che l'ufficio abbia provveduto in merito alla registrazione".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera aa)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 595/1993 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.