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D.P.R. 595/1993

Art. 13 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/13parte di D.P.R. 595/1993
Art. 13. 1. Nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "concessione del brevetto" sono sostituite dalla parola "registrazione". Nota all'art. 13: - Si trascrive il testo dell'art. 29 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 29. - Il richiedente puo' sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame, prima che l'ufficio abbia provveduto in merito alla registrazione".

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