D.P.R. 447/1988
Art. 90 — Diritti e facolta' della persona offesa dal reato
Art. 90. Diritti e facolta' della persona offesa dal reato 1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facolta' ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento puo' presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova. 2. La persona offesa minore, interdetta per infermita' di mente o inabilitata esercita le facolta' e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale. 3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facolta' e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera d)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 90.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera e)) l'introduzione delle lettere a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies), n-bis), p-bis) e p-ter) all'art. 90-bis, comma 1 e la modifica dell'art. 90-bis, …
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