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D.P.R. 447/1988

Art. 90 — Diritti e facolta' della persona offesa dal reato

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/90parte di D.P.R. 447/1988
Art. 90. Diritti e facolta' della persona offesa dal reato 1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facolta' ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento puo' presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova. 2. La persona offesa minore, interdetta per infermita' di mente o inabilitata esercita le facolta' e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale. 3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facolta' e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa.

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