D.P.R. 447/1988
Art. 91 — Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
Art. 91. Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa dal reato.
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