D.P.R. 447/1988
Art. 89 — Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Art. 89. Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria 1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e' citata per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato. 2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell'articolo 87 comma 3.
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