D.P.R. 447/1988
Art. 577 — Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione
Art. 577. Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione 1. La persona offesa costituita parte civile puo' proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione.
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