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D.P.R. 447/1988

Art. 578 — Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/578parte di D.P.R. 447/1988
Art. 578. Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione 1. Quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

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