D.P.R. 447/1988
Art. 576 — Impugnazione della parte civile e del querelante
Art. 576. Impugnazione della parte civile e del querelante 1. La parte civile puo' proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il pubblico ministero, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilita' civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Con lo stesso mezzo e negli stessi casi puo' proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito. 2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542.
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