D.P.R. 447/1988
Art. 566 — Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo
Art. 566. Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. 2. Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386 comma 4. 3. Il pretore al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto. 4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il pretore non tiene udienza, la fissa, a richiesta del pubblico ministero, al piu' presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili. 5. Se l'arresto non e' convalidato, il pretore restituisce gli atti al pubblico ministero. Il pretore procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono. 6. Se l'arresto e' convalidato a norma dei commi precedenti, si precede immediatamente al giudizio. 7. L'imputato ha facolta' di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. 8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato puo' formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena a norma dell'articolo 444. In tal caso, se vi e' consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso pretore del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452 comma 2. 9. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico ministero procede a norma del titolo II del presente libro.
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