D.P.R. 447/1988
Art. 567 — Dibattimento
Art. 567. Dibattimento 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili. 2. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l'esame a norma dell'articolo 468 devono, a pena di inammissibilita', essere depositate in cancelleria almeno due giorni prima della data fissata per il dibattimento. 3. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono. 4. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private puo' essere condotto dal pretore sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori. 5. Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo, il pretore redige anche la motivazione, a meno che questa non risulti di particolare complessita'. 6. In caso di impedimento del pretore, la sentenza e' sottoscritta dal presidente del tribunale del circondario previa menzione della causa della sostituzione.
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