D.P.R. 447/1988
Art. 565 — Procedimento per decreto
Art. 565. Procedimento per decreto 1. Si osservano le norme relative al procedimento per decreto per i reati di competenza del tribunale. 2. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
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