D.P.R. 447/1988
Art. 439 — Richiesta di giudizio abbreviato
Art. 439. Richiesta di giudizio abbreviato 1. La richiesta e' depositata in cancelleria unitamente all'atto di consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. 2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
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