D.P.R. 447/1988
Art. 438 — Presupposti del giudizio abbreviato
Art. 438. Presupposti del giudizio abbreviato 1. L'imputato puo' chiedere, con il consenso del pubblico ministero, che il processo sia definito nell'udienza preliminare. 2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto. 3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 438, commi 3, 5 e 6-ter.
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