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D.P.R. 447/1988

Art. 440 — Provvedimenti del giudice

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/440parte di D.P.R. 447/1988
Art. 440. Provvedimenti del giudice 1. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti. 2. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto e' depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Nel caso previsto dall'articolo 439 comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell'ordinanza. 3. In caso di rigetto, la richiesta puo' essere riproposta fino al termine previsto dall'articolo 439 comma 2.

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