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D.P.R. 447/1988

Art. 134 — Modalita' di documentazione

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/134parte di D.P.R. 447/1988
Art. 134. Modalita' di documentazione 1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale. 2. Il verbale e' redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilita' di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. 3. Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva e' effettuata anche la riproduzione fonografica. 4. Quando le modalita' di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, puo' essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile.

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