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D.P.R. 447/1988

Art. 135 — Redazione del verbale

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/135parte di D.P.R. 447/1988
Art. 135. Redazione del verbale 1. Il verbale e' redatto dall'ausiliario che assiste il giudice. 2. Quando il verbale e' redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.

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