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D.P.R. 447/1988

Art. 133 — Accompagnamento coattivo di altre persone

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/133parte di D.P.R. 447/1988
Art. 133. Accompagnamento coattivo di altre persone 1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice puo' ordinarne l'accompagnamento coattivo e puo' altresi' condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonche' alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

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