D.P.R. 447/1988
Art. 121 — Memorie e richieste delle parti
Art. 121. Memorie e richieste delle parti 1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria. 2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.
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