D.P.R. 447/1988
Art. 122 — Procura speciale per determinati atti
Art. 122. Procura speciale per determinati atti 1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilita', essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui e' conferita e dei fatti ai quali si riferisce. La procura e' unita agli atti. 2. Per le pubbliche amministrazioni e' sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio. 3. Non e' ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa e' richiesta dalla legge.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera e)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 122.
Modifica · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 87, comma 5) la modifica dell'art. 122, comma 2-bis.
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