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D.P.R. 447/1988

Art. 120 — Testimoni ad atti del procedimento

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/120parte di D.P.R. 447/1988
Art. 120. Testimoni ad atti del procedimento 1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento: a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermita' di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacita' si presume sino a prova contraria; b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

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