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D.P.R. 447/1988

Art. 111 — Data degli atti

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/111parte di D.P.R. 447/1988
Art. 111. Data degli atti 1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto e' compiuto. L'indicazione dell'ora e' necessaria solo se espressamente descritta. 2. Se l'indicazione della data di un atto e' prescritta a pena di nullita', questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.

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