D.P.R. 447/1988
Art. 110 — Sottoscrizione degli atti
Art. 110. Sottoscrizione degli atti 1. Quando e' richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, e' sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. 2. Non e' valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura. 3. Se chi deve firmare non e' in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale e' presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identita' della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 110.
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