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D.P.R. 447/1988

Art. 112 — Surrogazione di copie agli originali mancanti

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/112parte di D.P.R. 447/1988
Art. 112. Surrogazione di copie agli originali mancanti 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, e' per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non e' possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed e' posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi. 2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale o il pretore, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica.

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