D.P.R. 551/1987
Art. 2 — Compiti dei dirigenti
Art. 2. Compiti dei dirigenti 1. I dirigenti attendono ai compiti indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Essi, in relazione alle esigenze di servizio, sono preposti ad uffici articolati per livelli di importanza secondo l'organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'ente cui sovrintende il direttore generale, sulla base di quanto previsto dai commi successivi e dall'ordinamento dell'ente. 2. I funzionari con qualifica di dirigente generale esercitano le funzioni di capo delle direzioni centrali e degli uffici periferici con pari attribuzioni. Ad un dirigente generale possono essere conferite le funzioni vicarie del direttore generale. 3. I funzionari con qualifica di dirigente superiore svolgono funzioni di capo di servizio centrale, nonche' di capo di reparti di direzioni centrali o di capo di uffici periferici di particolare importanza in rapporto alle esigenze funzionali dell'ente. 4. I funzionari con qualifica di primo dirigente esercitano le funzioni di capo di reparti delle direzioni centrali e degli uffici equiparati, di capo di reparti di servizi, nonche' di capo di uffici centrali e periferici. 5. Nei limiti dei posti appositamente previsti nella pianta organica e secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti, gli enti possono attribuire ai dirigenti funzioni ispettive, di studio, di ricerca ed altre funzioni di pari rilevanza non connesse alla direzione di uffici. 6. Gli indirizzi, i programmi di massima e le priorita' per l'azione da svolgere, inerenti alle attribuzioni dei dirigenti indicate nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono adottate dal competente organo statutario dell'ente. 7. L'annullamento, revoca o modifica dei provvedimenti dei dirigenti previsti nell'articolo sopracitato e dotati di rilevanza esterna, sono disposti, previa in ogni caso proposta del direttore generale, con deliberazione del competente organo statutario dell'ente nei termini e con le modalita' previste dall'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 8. L'assegnazione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici e l'attribuzione di altre funzioni dirigenziali sono disposte o revocate dal competente organo statutario dell'ente, su proposta in ogni caso del direttore generale. Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 748/1972 e' il seguente: "Art. 2 (Compiti dei dirigenti). - I dirigenti attendono ai seguenti compiti: direzione, con connessa potesta' decisoria, di ampie ripartizioni delle amministrazioni centrali, dei piu' importanti uffici periferici e delle maggiori ripartizioni di quelli con circoscrizione non inferiore alla provincia; studio e ricerca; consulenza, progettazione, programmazione; emanazione, in relazione alle direttive generali impartite dal Ministro, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti; propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo, al fine di assicurare la legalita', l'imparzialita', l'economicita', la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attivita' dei dipendenti uffici; partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno alla amministrazione; rappresentanza dell'amministrazione e cura degli interessi della medesima presso gli enti e le societa' sottoposte alla vigilanza dello Stato, nei casi previsti dalla legge. I dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici hanno, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la rappresentanza giuridica dell'amministrazione dei confronti dei terzi fermo restando il disposto di cui alla legge 25 marzo 1958, n. 260, e successive integrazioni e modificazioni. Le funzioni e le attribuzioni particolari dei dirigenti delle diverse qualifiche sono stabilite negli articoli seguenti. Ai fini di quanto previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i dirigenti precedono nell'ordine gli impiegati delle altre qualifiche della carriera direttiva". - Il testo dell'art. 3, comma 3, del predetto D.P.R. n. 748/1972 e' il seguente: "Il Ministro ha facolta' di procedere, di ufficio, entro quaranta giorni dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimita' e alla revoca, o riforma, per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Restano, altresi', salve le disposizioni di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 10 del relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativonel modificare l'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 6/2/1993, n. 30) ha conseguentemente disposto (con l'art. 43, comma 2) l'abrogazione dell'intero…
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha confermato (con l'art. 72, comma 1, lettera j)) l'abrogazione del provvedimento.
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