D.P.R. 551/1987
Art. 3 — Relazione al consiglio di amministrazione
Art. 3. Relazione al consiglio di amministrazione 1. La relazione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' predisposta dai dirigenti degli uffici centrali organicamente dipendenti dal direttore generale ed e' inoltrata a quest'ultimo il quale, vagliate e coordinate le proposte avanzate, redige la relazione per il consiglio di amministrazione che provvede poi all'adempimento di cui all'art. 18 dello stesso decreto, ai fini previsti dall'ultimo comma di tale articolo. Nota all'art. 3: Si riporta qui di seguito il testo degli articoli 17 e 18 del D.P.R. n. 748/1972: "Art. 17 (Relazione al consiglio di amministrazione). - Ogni anno i dirigenti preposti alle direzioni generali, agli uffici centrali equiparati o superiori ed ai servizi centrali organicamente dipendenti dal Ministro riferiscono al consiglio di amministrazione sul modo con il quale si e' svolta l'azione amministrativa in relazione alle direttive del Ministro, sui risultati, concreti ottenuti, con particolare riguardo al buon andamento dell'amministrazione, all'ordinamento dei servizi ed alla loro efficienza; formulano, altresi', le opportune proposte per la razionalizzazione dei servizi, lo snellimento delle procedure, la riduzione di costi e, in genere, il miglioramento dell'azione amministrativa. I dirigenti di cui al precedente comma riferiscono, inoltre, per quanto di competenza dei propri uffici, sull'andamento generale e sulla gestione degli enti sottoposti a vigilanza. Art. 18 (Relazione generale del consiglio di amministrazione). Il consiglio di amministrazione, vagliate e coordinate le proposte avanzate con le relazioni di cui all'articolo precedente, redige la relazione generale sull'andamento dei servizi, sui risultati dell'azione amministrativa e, in particolare, dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti, sulle principali osservazioni occorse e sui piu' rilevanti provvedimenti adottati dall'amministrazione, avanzando adeguate proposte per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi, ivi comprese, in quanto occorra, le modifiche di struttura degli uffici e quelle degli organici del personale. La relazione contiene altresi' le osservazioni e le proposte del consiglio di amministrazione in merito all'andamento generale e alla gestione degli enti sottoposti a vigilanza. La relazione e' comunicata entro il mese di marzo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, prevista dall'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativonel modificare l'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 6/2/1993, n. 30) ha conseguentemente disposto (con l'art. 43, comma 2) l'abrogazione dell'intero…
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha confermato (con l'art. 72, comma 1, lettera j)) l'abrogazione del provvedimento.
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