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D.P.R. 551/1987

Art. 1 — Qualifiche

ELI /it/dpr/1987/12/05/551/art/1parte di D.P.R. 551/1987
Art. 1. Qualifiche 1. Il numero delle qualifiche dirigenziali, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, resta correlato, per gli enti pubblici non economici, alla classificazione degli enti stessi ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70. 2. Sono pertanto previste le seguenti qualifiche: a) enti di alto rilievo: 1) dirigente generale (livello C); 2) dirigente superiore; 3) primo dirigente; b) enti di medio rilievo: 1) dirigente superiore; 2) primo dirigente; c) enti di normale rilievo: 1) primo dirigente. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato, e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: La legge n. 72/1985, converte, con l'art. 1, il D.L. 11 gennaio 1985, n. 2, recante: "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato". Note alle premesse: - La legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1987. - La legge n. 79/1984 (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 19 aprile 1984) reca: "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio". - Il testo coordinato del D.L. n. 2/1985 con la legge n. 72/1985 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23 marzo 1985. - La legge n. 70/1975 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 aprile 1975) reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". Si riportano qui di seguito l'art. 5, ultimo comma, nonche' l'art. 20 della surrichiamata legge. "Art. 5, ultimo comma. - Il direttore generale, purche' in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, e' assunto anche tra i funzionari dell'ente con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile". "Art. 20 (Direttore generale). - Con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, sentite le federazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sara' stabilito il trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati dalla presente legge secondo tre livelli retributivi determinati in relazione alla importanza degli enti stessi e corrispondenti al trattamento economico onnicomprensivo spettante rispettivamente al dirigente generale B, al dirigente generale C e al dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importanza degli enti sara' desunta dal concorso dei seguenti elementi: a) dimensione della organizzazione territoriale considerata unitariamente negli uffici periferici o negli enti federati, dalla natura dei compiti istituzionali svolti, nonche' dal numero degli assistiti, nel caso degli enti di assistenza; b) numero dei dipendenti stabilmente e organicamente preposti ai servizi di istituto; c) volume delle entrate e delle uscite finanziarie di carattere ordinario. I direttori generali, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario ordinario, senza diritto al compenso per lavoro straordinario. Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di cui al primo comma, e' emanato entro un mese dell'entrata in vigore della legge stessa". - Il D.P.C.M. 12 settembre 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 251 del 19 settembre 1975) reca: "Determinazioni del trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". - La legge n. 92/1979 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 1› aprile 1979) reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonche' norme in materia di obblighi contributivi". - Il D.P.R. n. 748/1972 (Gazzetta Ufficiale n. 320 dell'11 dicembre 1972) reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo". Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 748/1972 e' il seguente: "Art. 1 (Qualifiche). - Nell'ambito delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le qualifiche dei dirigenti sono articolate come segue: dirigente generale; dirigente superiore; primo dirigente. In relazione a funzioni dirigenziali particolari, proprie di talune amministrazioni, nelle annesse tabelle relative ai ruoli organici dei dirigenti sono previste qualifiche superiori".

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