D.P.R. 915/1982
Art. 24 — Chiunque contravviene al divieto di cui all'art
Art. 24. Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 9, primo e terzo comma, e' punito con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 1.000.000, se trattasi di rifiuti urbani, e da L. 100.000 a L. 2.000.000, se trattasi di rifiuti speciali, nonche' con la pena dell'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000, se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1 lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 264, comma 1,lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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