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D.P.R. 915/1982

Art. 25 — I titolari degli enti e delle imprese che effettuano smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da te…

ELI /it/dpr/1982/09/10/915/art/25parte di D.P.R. 915/1982
Art. 25. I titolari degli enti e delle imprese che effettuano smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi ovvero installano o gestiscono impianti di innocuizzazione e di eliminazione di rifiuti speciali senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d), sono puniti con l'arresto da tre mesi sino ad un anno e con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti urbani e/o speciali e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da L. 100.000 a L. 5.000.000. Se la discarica non autorizzata e' realizzata o gestita da impresa che effettua lo smaltimento per conto proprio, il titolare e' punito con l'arresto sino ad 1 anno e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000; nel caso si tratti di ente o impresa che effettua lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, il titolare e' punito con l'arresto da tre mesi ad 1 anno e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000.

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