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D.P.R. 915/1982

Art. 23 — Agevolazioni agli investimenti Le iniziative di imprese industriali, di consorzi di imprese industriali di so…

ELI /it/dpr/1982/09/10/915/art/23parte di D.P.R. 915/1982
Art. 23. Agevolazioni agli investimenti Le iniziative di imprese industriali, di consorzi di imprese industriali di societa' consortili anche in forma di cooperative, tra imprese industriali e artigiane, di consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 217, destinate alla costruzione, all'ampliamento o all'ammodernamento di impianti di smaltimento di rifiuti industriali e/o non industriali anche se prodotti da terzi e rientranti nell'applicazione del presente decreto, nonche' quelle che realizzano il recupero, il riciclo, la riutilizzazione e la rigenerazione dei rifiuti stessi, sono, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, classificabili nella voce ammodernamenti. In applicazione di detto decreto, per le iniziative del precedente comma valgono le disposizioni previste nell'art. 5, quinto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, prescindendo altresi' dalle variazioni sui livelli occupazionali conseguenti la realizzazione del programma degli investimenti. Per le iniziative in questione le agevolazioni creditizie previste da leggi regionali possono cumularsi con quelle previste da leggi statali, purche' il complesso delle agevolazioni non superi l'ammontare dell'investimento globale. In deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, la riserva di fondi del 75% non impegnata dal Mediocredito centrale in favore del Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del presente decreto e' destinata anche al finanziamento delle iniziative indicate al primo comma del presente articolo, secondo le modalita' ed i criteri riportati nei precedenti commi.

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