D.P.R. 902/1976
Art. 3 — Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine I finanziamenti agevolati previsti dal presente…
Art. 3. Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine I finanziamenti agevolati previsti dal presente decreto sono effettuati dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro. In attesa dell'emanazione di tale decreto restano valide le designazioni degli istituti in precedenza effettuate.
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Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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