D.P.R. 902/1976
Art. 2 — Attribuzioni del CIPE e del CICR Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro 30 gior…
Art. 2. Attribuzioni del CIPE e del CICR Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, definisce le direttive, i criteri e le modalita' per la concessione del credito agevolato, nonche' le ulteriori procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidita' sia il coordinamento fra la concessione del credito agevolato e la concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, sia il coordinamento dei predetti contributi con il contributo in conto canoni di cui all'art. 17 della citata legge, per le imprese ubicate nei territori meridionali, anche mediante l'indicazione della documentazione necessaria e dei termini per il compimento di singoli atti; entro il termine suddetto il CIPE definisce, altresi', criteri e modalita' per l'attuazione della locazione finanziaria di attivita' industriali, di cui al citato art. 17. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, in correlazione con gli adempimenti di cui al comma precedente, emana le direttive di competenza con particolare riferimento agli aspetti tecnici della concessione del credito. Restano, comunque, ferme nei riguardi del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio le competenze e le attribuzioni previste dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.
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Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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