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D.P.R. 902/1976

Art. 4 — Autorizzazioni per nuovi investimenti La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5…

ELI /it/dpr/1976/11/09/902/art/4parte di D.P.R. 902/1976
Art. 4. Autorizzazioni per nuovi investimenti La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel centro-nord progetti comportanti un investimento globale superiore a 500 milioni di lire, e' subordinata all'autorizzazione da parte del CIPE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350. In tali casi l'autorizzazione e' richiesta contestualmente alla domanda di credito agevolato presentata ai sensi dell'art. 9 del presente decreto. Per le iniziative da realizzare nei territori meridionali per le quali sono richieste le agevolazioni finanziarie del presente decreto e dell'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la domanda di autorizzazione per i progetti comportanti investimenti comunque superiori a 10 miliardi, come previsto dal primo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350, va fatta contestualmente alla richiesta delle agevolazioni stesse.

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