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D.P.R. 902/1976

Art. 1 — Costituzione del fondo e sua destinazione E' costituito il fondo nazionale per il credito agevolato al settor…

ELI /it/dpr/1976/11/09/902/art/1parte di D.P.R. 902/1976
Art. 1. Costituzione del fondo e sua destinazione E' costituito il fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale con una dotazione complessiva di lire 3.200 miliardi da destinare alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati ai sensi del presente decreto. Al fondo nazionale anzidetto sono altresi' attribuite le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni. La disponibilita' delle somme da trasferire e' determinata al netto degli impegni sui finanziamenti per i quali sia stata espressa proposta favorevole dal comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623. Le disponibilita' del fondo sono destinate nella misura del 65% ai territori meridionali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi del successivo art. 25 e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno, relativamente al quinquennio 1976-80, per i fini e secondo le modalita' di cui al presente decreto. Per le assegnazioni si applica l'art. 28 del testo unico anzidetto. Le disponibilita' del fondo destinate al restante territorio nazionale nella misura pari al 35% sono assegnate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'utilizzazione secondo i fini e con le modalita' di cui al presente decreto. A tal fine presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzata una gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. I relativi stanziamenti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato affluiscono ad apposita contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilita' dello Stato e art. 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di un suo delegato. Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, verificata la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarita'.

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