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D.P.R. 974/1975

Art. 15 — Con le stesse modalita' previste nel decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n

ELI /it/dpr/1975/08/12/974/art/15parte di D.P.R. 974/1975
Art. 15. Con le stesse modalita' previste nel decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, possono altresi', per motivi di interesse pubblico e indipendentemente dall'attuazione dell'oggetto del brevetto, essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del brevetto, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di varieta' vegetali brevettate che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonche' per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.

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