D.P.R. 974/1975
Art. 16 — Le licenze previste negli articoli precedenti sono concesse su conforme parere del Ministero dell'agricoltura…
Art. 16. Le licenze previste negli articoli precedenti sono concesse su conforme parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncera' anche sulla misura del compenso che dovra' essere pagato al titolare del brevetto, nonche' sulle altre condizioni prescritte per la concessione delle licenze. Il decreto di concessione della licenza puo' prevedere l'obbligo per il titolare del brevetto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione e/o di moltiplicazione necessario.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera l) l'abrogazione dell'art. 16.
Modifica · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 78, comma 1) la modifica dell'art. 16, comma 1.
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