D.P.R. 974/1975
Art. 14 — Ai brevetti concernenti nuove varieta' vegetali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni conte…
Art. 14. Ai brevetti concernenti nuove varieta' vegetali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, in materia di licenze obbligatorie. La mancanza, la sospensione o la riduzione dell'attuazione prevista all'art. 1 del citato decreto si verifica quando il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari, non pone a disposizione degli utilizzatori, nel territorio dello Stato, il materiale di propagazione e di moltiplicazione della varieta' vegetale brevettata in misura adeguata alle esigenze dell'economia nazionale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera l) l'abrogazione dell'art. 14.
Modifica · 1
- L. 620/10 — Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale dautoritativoha disposto (con l'art. 12, comma 1) la modifica dell'art. 14, comma 1.
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