Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 974/1975Art. 14
D.P.R. 974/1975

Art. 14 — Ai brevetti concernenti nuove varieta' vegetali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni conte…

ELI /it/dpr/1975/08/12/974/art/14parte di D.P.R. 974/1975
Art. 14. Ai brevetti concernenti nuove varieta' vegetali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, in materia di licenze obbligatorie. La mancanza, la sospensione o la riduzione dell'attuazione prevista all'art. 1 del citato decreto si verifica quando il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari, non pone a disposizione degli utilizzatori, nel territorio dello Stato, il materiale di propagazione e di moltiplicazione della varieta' vegetale brevettata in misura adeguata alle esigenze dell'economia nazionale.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1
Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 974/1975 · fonte Normattiva ↗

← Art. 13 Art. 15 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.