D.P.R. 974/1975
Art. 13 — null Il brevetto decade se il costitutore o il suo avente causa: a) non e' in grado di presentare al Minister…
Art. 13. null Il brevetto decade se il costitutore o il suo avente causa: a) non e' in grado di presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il materiale di riproduzione o di moltiplicazione che permette di ottenere la nuova varieta' con i suoi caratteri morfologici e fisiologici, quali sono stati definiti all'atto della concessione del brevetto; b) non presenta all'autorita' competente, in un termine prescritto e dopo la messa in mora, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione, i documenti e i ragguagli ritenuti necessari per il controllo delle nuove varieta' o non permette l'accertamento delle misure prese per conservare la varieta' stessa; c) non ha pagato, nei termini prescritti, le tasse dovute per il mantenimento in vigore del brevetto. Nei casi previsti ai punti a) e b) la decadenza del brevetto e' dichiarata dall'Ufficio centrale brevetti su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il brevetto non puo' essere dichiarato nullo o decaduto per motivi diversi da quelli previsti dal presente articolo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 455/11 — Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della conautoritativoha disposto (con l'art. 32, comma 3) l'abrogazione dell'art. 13.
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha confermato (con l'art. 246, comma 1, lettera l) l'abrogazione dell'art. 13.
Modifica · 1
- L. 620/10 — Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale dautoritativoha disposto (con l'art. 11, comma 1) la modifica dell'art. 13, comma 1.
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