D.P.R. 974/1975
Art. 10 — L'ufficio centrale brevetti, accertata la regolarita' formale della domanda, comunica al richiedente se sono …
Art. 10. L'ufficio centrale brevetti, accertata la regolarita' formale della domanda, comunica al richiedente se sono state presentate osservazioni da parte di terzi e, in caso positivo, ne trasmette copia. Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione il richiedente deve chiedere all'ufficio di dare corso alla procedura d'esame inviando la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di esame di cui al n. 90-bis, punto 11), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, unitamente alle eventuali controdeduzioni alle osservazioni di terzi. Trascorso inutilmente detto termine la domanda di brevetto e' considerata, a qualsiasi effetto, ritirata.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 455/11 — Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della conautoritativoha confermato (con l'art. 32, comma 3) l'abrogazione dell'art. 10.
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha confermato (con l'art. 246, comma 1, lettera l) l'abrogazione dell'art. 10.
Modifica · 1
- L. 620/10 — Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale dautoritativoha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 10, comma 2.
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