D.P.R. 974/1975
Art. 11 — L'ufficio centrale brevetti trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione della d…
Art. 11. L'ufficio centrale brevetti trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione della domanda di brevetto con le eventuali osservazioni di terzi interessati, le controdeduzioni del richiedente e con tutti gli altri eventuali elementi chiedendone il parere ai fini dell'accoglimento della domanda.
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Abroga · 2
- D.lgs 455/11 — Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della conautoritativoha confermato (con l'art. 32, comma 3) l'abrogazione dell'art. 11.
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha confermato (con l'art. 246, comma 1, lettera l) l'abrogazione dell'art. 11.
Inserisce · 1
- L. 620/10 — Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale dautoritativoha disposto (con l'art. 10, comma 1) l'introduzione di due commi dopo l'ultimo comma dell'art. 11.
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