D.P.R. 974/1975
Art. 9 — Le domande di brevetto per nuove varieta' vegetali debbono essere depositate esclusivamente in Roma, presso l…
Art. 9. Le domande di brevetto per nuove varieta' vegetali debbono essere depositate esclusivamente in Roma, presso l'ufficio centrale brevetti; esse possono anche essere inviate mediante il servizio postale a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540. Gli altri documenti concernenti le predette domande possono essere depositate presso gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei capoluoghi di provincia. Nei sessanta giorni successivi alla data di deposito della domanda di brevetto, l'ufficio centrale brevetti da' notizia del deposito stesso mediante avviso affisso sul proprio albo per la durata di 30 giorni. Trascorsi novanta giorni dalla data di deposito della domanda, chiunque abbia interesse puo', nei successivi sessanta giorni, prendere visione dei documenti e comunicare per iscritto all'ufficio anzidetto le proprie osservazioni in duplice copia.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 455/11 — Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della conautoritativoha confermato (con l'art. 32, comma 3) l'abrogazione dell'art. 9.
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha confermato (con l'art. 246, comma 1, lettera l) l'abrogazione dell'art. 9.
Modifica · 1
- L. 620/10 — Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale dautoritativoha disposto (con l'art. 8, comma 1) la modifica dell'art. 9, ultimo comma.
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