Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 18/1967Art. 68
D.P.R. 18/1967

Art. 68 — Operazione del contabile del portafoglio

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/68parte di D.P.R. 18/1967
Art. 68. (Operazione del contabile del portafoglio) Il contabile del portafoglio, ricevuta la richiesta di anticipazione ed accertata sul fondo l'esistenza della disponibilita' della somma da anticipare, da' immediatamente corso all'operazione di prelevamento e di rimessa relativa. Tutte le eventuali differenze di cambio a debito o a credito risultanti dai prelevamenti dal fondo effettuati ai sensi dell'art. 67 saranno imputate a perdite e profitti di portafoglio ai sensi dell'art. 544 del regolamento di contabilita' generale dello Stato.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗

← Art. 67 Art. 69 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.