Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 18/1967Art. 67
D.P.R. 18/1967

Art. 67 — Prelevamenti

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/67parte di D.P.R. 18/1967
Art. 67. (Prelevamenti) I prelevamenti dal fondo possono essere disposti soltanto dal Ministro per gli affari esteri o per sua delega da un Sottosegretario di Stato con richiesta diretta al contabile del portafoglio, sulla quale il direttore della ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri appone il visto ove non abbia nulla da osservare. Il titolo relativo alla spesa di cui si dispone l'anticipazione deve essere emesso contemporaneamente alla richiesta di cui al comma precedente e con la clausola di commutazione in quietanza d'entrata a favore del fondo. Nei casi in cui la richiesta di cui al primo comma venga fatta successivamente all'emissione del titolo di spesa, per accelerare l'invio dei fondi agli uffici diplomatici e consolari all'estero, il contabile del portafoglio e' tenuto a versare direttamente e immediatamente al fondo l'importo del titolo stesso.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗

← Art. 66 Art. 68 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.