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D.P.R. 18/1967

Art. 69 — Chiusura del fondo

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/69parte di D.P.R. 18/1967
Art. 69. (Chiusura del fondo) Entro il 31 gennaio dell'esercizio immediatamente successivo il Ministro per gli affari esteri dispone la chiusura del fondo con il versamento all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, istituito in corrispondenza a quello della spesa, dell'intero importo affluito al fondo medesimo ai sensi dell'art. 65.

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