D.P.R. 18/1967
Art. 61 — Servizi amministrativi
Art. 61. (Servizi amministrativi) La Direzione generale del personale e dell'amministrazione esercita le attribuzioni amministrative e contabili di cui alla lettera e) dell'art. 7 mediante appositi uffici amministrativi raggruppati ai sensi dell'art. 17 secondo comma. I predetti uffici: a) predispongono gli atti preparatori relativi alla formazione e alle variazioni di bilancio; b) svolgono attivita' di consulenza in materia amministrativa e contabile nei riguardi delle Direzioni generali e dei Servizi del Ministero; c) tengono nota degli impegni delle spese, rimettendo periodicamente alle Direzioni generali, ai Servizi, al Cerimoniale e all'istituto diplomatico la situazione dei singoli capitoli concernenti le attivita' di competenza; d) provvedono all'amministrazione dei capitoli di bilancio del Ministero per quanto riguarda la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese sulla base degli impegni assunti ai sensi del precedente articolo, con l'osservanza degli articoli 49 e 55 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; e) effettuano le operazioni per la somministrazione di fondi agli uffici all'estero; f) provvedono al riscontro amministrativo delle entrate, alla tenuta delle relative contabilita' nonche' all'inoltro dei conti giudiziali; g) provvedono al riscontro amministrativo dei rendiconti dei funzionari delegati e dei funzionari all'estero cui siano stati somministrati, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 3 marzo 1951, n. 193, fondi per spese di bilancio; h) vigilano sulla gestione del cassiere e del consegnatario; i) svolgono ogni altra funzione connessa con l'attivita' amministrativa e contabile dell'Amministrazione.
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