Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 18/1967Art. 62
D.P.R. 18/1967

Art. 62 — Conto corrente, infruttifero

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/62parte di D.P.R. 18/1967
Art. 62. (Conto corrente, infruttifero) Al conto corrente infruttifero intestato al Ministero degli affari esteri presso la tesoreria centrale, oltre il saldo dei conti transitori accesi agli agenti all'estero avanti l'entrata in vigore della legge 3 marzo 1951, numero 193, sono versati: a) i fondi derivanti dalla conversione in lire delle somme in valuta estera, da versarsi all'entrata del bilancio dello Stato mediante appositi ordini di versamento all'entrata controfirmati dal direttore della ragioneria centrale; b) le altre somme comunque pervenute al Ministero degli affari esteri. Possono disporsi prelevamenti sui fondi di cui alla lettera a) esclusivamente per il versamento all'entrata del bilancio. I prelevamenti delle altre somme di cui alla lettera b) possono disporsi solamente in dipendenza delle ragioni per le quali fu eseguito il deposito. I prelevamenti dal conto delle somme di cui alla lettera b) sono disposti dal Ministero degli affari esteri con appositi ordini che il direttore della ragioneria centrale controfirma ove non abbia nulla da osservare.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗

← Art. 61 Art. 63 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.