D.P.R. 18/1967
Art. 60 — Impegni delle spese
Art. 60. (Impegni delle spese) Le Direzioni generali e i Servizi di cui all'art. 3, nonche' il Cerimoniale e l'istituto diplomatico provvedono, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, alla amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alla attivita' di loro competenza limitatamente alla fase dell'impegno della spesa. Le Direzioni generali, i Servizi, il Cerimoniale e l'istituto diplomatico sono tenuti a comunicare ai competenti uffici amministrativi di cui all'art. 61 gli impegni delle spese all'atto della relativa assunzione.
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