D.P.R. 18/1967
Art. 52 — Corrispondenti consolari
Art. 52. (Corrispondenti consolari) Il capo di un ufficio consolare puo' conferire l'incarico di corrispondente consolare a persona fornita degli idonei requisiti. Il conferimento dell'incarico deve essere comunicato al Ministero nonche' alla Missione diplomatica e, se conferito da Vice consoli o da Agenti consolari, anche agli uffici consolari da cui essi dipendono. I corrispondenti consolari svolgono compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani e quegli altri compiti che di volta in volta siano loro affidati. I corrispondenti consolari non percepiscono emolumenti ne' compensi. Le spese postali e telegrafiche che i corrispondenti debbano sostenere per il servizio nonche' quelle di trasporto previamente autorizzate sono a carico dell'ufficio da cui essi dipendono.
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