D.P.R. 18/1967
Art. 51 — Consulenti legali, sanitari e tecnici
Art. 51. (Consulenti legali, sanitari e tecnici) Per l'espletamento della propria attivita' le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria possono avvalersi dell'opera di consulenti legali, sanitari e tecnici del luogo. Il ricorso a consulenti deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero ed e' regolato, anche per quanto concerne la relativa spesa, dagli usi e dalle norme locali. Qualora l'assistenza debba avere carattere continuativo il Ministero stabilisce, d'intesa con quello del tesoro, insieme con la durata e le condizioni del rapporto, anche la remunerazione.
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