D.P.R. 18/1967
Art. 53 — Comitati, enti, associazioni
Art. 53. (Comitati, enti, associazioni) Gli uffici consolari, ove ne ravvisino l'opportunita' nell'interesse della comunita' italiana, promuovono la costituzione di Comitati e, nell'ambito della legge locale, di enti o associazioni con scopi assistenziali, educativi e ricreativi. In particolare possono essere costituiti Comitati consolari di assistenza, cui puo' essere anche attribuito il compito di coordinare l'attivita' di altri Enti italiani che svolgano opera assistenziale a favore delle collettivita' italiane. Del Comitato consolare di assistenza fanno parte un presidente designato dall'ufficio consolare competente e almeno cinque esponenti della collettivita' italiana locale. Ove opportuno, il Comitato consolare di assistenza potra' assumere altra denominazione ufficiale, avere base associativa, conseguire personalita' giuridica secondo le norme del Paese in cui opera. Il Comitato consolare di assistenza provvede al raggiungimento dei suoi fini: a) con le rendite del suo eventuale patrimonio; b) con i contributi annuali eventualmente disposti dal Ministero degli affari esteri; c) con le quote dei suoi eventuali associati; d) con elargizioni di Enti pubblici e di privati; e) con il ricavato di attivita' e manifestazioni varie. Il Ministero degli affari esteri puo' erogare contributi, su proposta degli uffici consolari competenti, ai Comitati, Associazioni ed Enti che perseguono le finalita' di cui al presente articolo. Ai fini del contributo i Comitati, le Associazioni ed Enti presentano all'inizio di ogni anno il preventivo delle spese da sostenere. Entro tre mesi dalla fine della gestione annuale presentano il rendiconto consuntivo.
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